Statuto
Art. 13
Liquidazione dei fondi di previdenza.
In vigore dal 4 nov 1890
La liquidazione dei fondi di previdenza si effettua per ciascun socio ogni volta che sia raggiunta la condizione da questi dichiarata all'atto della costituzione del fondo stesso.
Trattandosi pertanto dei fondi di educazione, la liquidazione avrà luogo quando il socio, o chi per esso, comprovi che il figlio od i figli, pei quali il fondo fu costituito, abbiano incominciato a percorrere quel periodo di studi pel quale il fondo stesso fu destinato all'epoca della sua speciale costituzione.
E qualora per un motivo qualsiasi non venga mai richiesta la liquidazione di un fondo di educazione, dessa verrà eseguita d'ufficio, come dagli atti risulti che il figlio, pel quale il fondo era destinato ha compiuto il 21° anno di età, restando di poi l'importo infruttifero ed a disposizione degli aventi diritto a norma di legge. Se invece si tratti di fondi per la famiglia, la liquidazione si effettuerà alla morte del socio, e l'importo verrà pagato agli aventi diritto a norma di legge.
Il socio potrà altresì domandare la liquidazione e il pagamento del fondo qualora per la morte della moglie e dei figli cessasse l'obbiettivo per il quale il fondo stesso fu costituito.
Interessi sui fondi di previdenza.
L'interesse dei fondi di previdenza sarà commisurato a norma di quello pagato dalle casse postali di risparmio nel Regno.
Storico versioni
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