Statuto

Art. 8

Diritti dei soci e dei loro eredi.

In vigore dal 4 nov 1890
I soci effettivi contribuenti ponno intervenire alle assemblee con voto deliberativo, personalmente o per mandato, essere eletti alle cariche sociali, ed hanno diritto di avere comunicazione dei bilanci consuntivi patrimoniali e dei bilanci tecnici. Ponno intervenire alle assemblee anche i soci effettivi pensionati, ma solo con voto consultivo. I soci effettivi contribuenti hanno diritto alle pensioni od assegni ed ai sussidi straordinari come stabiliti nel presente statuto e annesso regolamento; e così le famiglie tutte hanno diritto ai sussidi straordinari. Quando il socio inscritto a capitale riservato durante il periodo di accumulazione sia morto durante il periodo stesso, e cioè prima del giorno dal quale sarebbe decorsa la di lui pensione già chiesta a mezzo di domanda protocollata all'ufficio sociale, il capitale versato si devolve a favore dei suoi eredi. Quando invece trattasi di socio inscritto al capitale riservato senza limite o condizione alcuna, la devoluzione ai suoi eredi del capitale versato avviene anche dopo che gli sia stata aggiudicata la pensione. Il socio che cambiasse di professione o di impiego, o portasse il suo domicilio fuori del Regno, continuerà, non pertanto, a far parte della società con tutti i relativi diritti, purchè abbia a continuare nel regolare adempimento degli obblighi assunti. I soci onorari ed i soci protettori hanno nella società i diritti tutti dei soci effettivi (eccettuati soltanto i diritti che portano onere pecuniario alla società) e possono essere eletti alle cariche sociali quando non sieno quelle di amministrazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-s-8

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