Statuto

Art. 4

Contribuzioni al fondo pensioni ed al fondo sussidi.

In vigore dal 4 nov 1890
Il socio effettivo deve versare il contributo pel fondo pensioni od assegni, a cui si è obbligato nella domanda di ammissione in società, o per successive inscrizioni: a) se annuale, in via trimestrale anticipata; b) se unico, in via anticipata nella sua totalità, oppure in quattro rate trimestrali anticipate in base al rapporto di L. 25.60 trimestrali per ogni L. 100 di contributo unico. Il socio effettivo deve pur pagare la sua contribuzione al fondo sussidi, nel modo dichiarato nella domanda di inscrizione. Contribuzioni ai fondi di previdenza. Il socio effettivo inscritto anche ai fondi di previdenza, deve pure depositare in via trimestrale anticipata la somma alla quale si è obbligato; per questi fondi si accettano soltanto inscrizioni a contribuzione annuale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-s-4

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