Statuto
Art. 6
Riammissioni, fondo pensioni od assegni.
In vigore dal 4 nov 1890
Il socio depennato per mora al pagamento di contributi al fondo pensioni potrà essere riammesso in società in seguito a deliberazione dell'amministrazione, ma la riammissione sarà considerata come una nuova inscrizione, quando non regolarizzi la sua situazione entro un anno dalla data della depennazione, nel qual caso, oltre la penale, dovrà soddisfare gli interessi di mora sugli arretrati in ragione del 5% all'anno ed ogni altra spesa inerente a suo carico.
Fondo di previdenza.
Il socio depennato, cessando di appartenere al sodalizio, non può più oltre partecipare ai fondi di previdenza, ancorchè avesse la sua situazione regolare quanto ai medesimi: all'atto della sua depennazione, i fondi da lui costituiti sono liquidati a tutto il trimestre nel quale ebbe luogo l'ultimo relativo deposito, e il risultante credito viene conservato infruttifero fino all'epoca della sua erogazione.
E quando un socio depennato venga riammesso o per nuova inscrizione, o per aver regolata la sua situazione in tempo utile, riacquista i suoi diritti anche quanto ai fondi di previdenza costituiti prima della depennazione e conservati infruttiferi durante il periodo di interruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-s-6