Statuto
Art. 3
Condizioni e modalità di ammissione.
In vigore dal 4 nov 1890
La domanda di ammissione deve essere presentata alla amministrazione col corredo dei seguenti documenti debitamente accertati:
a) certificato di nascita;
b) attestato d'impiego, diploma o patente;
c) dichiarazione (da farsi nella scheda d'iscrizione) da cui risulti se il dichiarante, quanto al fondo pensioni, intenda parteciparvi:
1° versando a contributo annuale, oppure a contributo unico;
2° associandosi a capitale perduto, oppure a capitale riservato alla famiglia per la morte del socio durante il periodo di accumulazione, od in fine a capitale riservato alla famiglia per la morte del socio in qualunque tempo.
Fondi pensioni.
All'atto dell'iscrizione il richiedente deve dichiarare la somma che si obbliga di versare, la quale:
a) nel caso di contribuzione annuale non sarà inferiore alla quota minima di L. 40, nè superiore a L. 40,5 = L. 200, purchè ascendente per unità di lire;
b) nel caso di contributo unico, non sarà inferiore alla quota minima di L. 650, nè superiore a L. 650,5 = e L. 3,250, purchè ascendente per diecine di lire.
È inoltre facoltativo:
a) di associarsi simultaneamente tanto a contributo annuale, quanto a contributo unico, purchè in complesso non si oltrepassi il cumulo di cinque quote minime;
b) di associarsi simultaneamente tanto a capitale perduto, quanto a capitale riservato durante il periodo di accumulazione, od in qualunque tempo, purchè il contributo minimo per ciascuna forma di pensione non sia inferiore alle quote minime di L. 40 annuali, e di L. 650, se a contributo unico: e purchè il cumulo totale dei contributi (esclusi i fondi di previdenza) non sia superiore alla somma di cinque quote minime.
Il socio già inscritto in qualsiasi delle suddette sei forme del fondo pensioni, ha sempre il diritto di domandare successive inscrizioni in ognuna di esse, semprechè:
a) in lui concorra ancora il requisito dell'età;
b) la nuova inscrizione per ciascuna forma di fondo non sia inferiore a L. 20, se a contributo annuale, nè a L. 325 se a contributo unico;
c) il cumulo totale dei contributi non oltrepassi la somma di cinque quote minime.
Il socio effettivo può domandare l'inscrizione della propria moglie, purchè nella stessa concorrano i requisiti dell'età stabiliti nel precedente articolo: dessa incontra i doveri ed i diritti di un socio effettivo.
Fondi sussidi.
Pure all'atto dell'inscrizione il richiedente deve dichiarare, quanto al fondo sussidi, se intenda sostituire al contributo annuale anticipato, stabilito in L. 1, il contributo unico, pure anticipato, di L. 10.
Alla contribuzione al fondo sussidi il socio resta obbligato pel solo fatto della sua ammissione in società.
Fondi di previdenza.
Soltanto il socio già inscritto al fondo pensioni può partecipare ai fondi di previdenza: in questo caso deve dichiarare:
a) di accettare incondizionatamente tutte le modalità che disciplinano questo servizio;
b) a quale dei due fondi di previdenza intenda partecipare, o se ad ambedue;
c) la somma che intende depositare annualmente, la quale non potrà essere inferiore a L. 40, nè superiore a L. 200 per ciascun fondo.
Notifica dell'esito della domanda di ammissione.
L'esito della domanda di ammissione viene notificato al richiedente a cura dell'amministrazione; se la domanda fosse respinta, non vi è obbligo di indicare il motivo.
Decorrenza degli obblighi e dei diritti dei soci.
Gli obblighi ed i diritti dei soci decorrono dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello in cui fu deliberata la loro ammissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-s-3