Statuto
Art. 20
Rappresentanza effettiva.
In vigore dal 4 nov 1890
La rappresentanza effettiva e la gestione della società spettano ad un Consiglio di amministrazione, il quale consta di un presidente, di due vice-presidenti e di quindici consiglieri effettivi, due dei quali funzioneranno da segretari.
Il presidente effettivo e i due vice-presidenti costituiscono l'Ufficio di presidenza.
I membri del consiglio d'amministrazione devono essere soci effettivi contribuenti.
L'amministrazione è poi coadiuvata da un tesoriere, da un giureconsulto, da un notaio, da un ingegnere e da una commissione medico-chirurgica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-s-20