Statuto

Art. 20

Rappresentanza effettiva.

In vigore dal 4 nov 1890
La rappresentanza effettiva e la gestione della società spettano ad un Consiglio di amministrazione, il quale consta di un presidente, di due vice-presidenti e di quindici consiglieri effettivi, due dei quali funzioneranno da segretari. Il presidente effettivo e i due vice-presidenti costituiscono l'Ufficio di presidenza. I membri del consiglio d'amministrazione devono essere soci effettivi contribuenti. L'amministrazione è poi coadiuvata da un tesoriere, da un giureconsulto, da un notaio, da un ingegnere e da una commissione medico-chirurgica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-s-20

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