Statuto
Art. 24
Dei segretari.
In vigore dal 4 nov 1890
I segretari coadiuvano il presidente nelle corrispondenze e negli altri lavori d'ufficio; stendono i processi verbali delle adunanze generali della società e delle sessioni interne; curano la regolare pubblicazione del Bollettino ufficiale della società, e curano infine il buon ordine e la custodia degli atti e documenti d'ufficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-s-24