Statuto

Art. 29

Del giureconsulto, del notaio, dell'ingegnere.

In vigore dal 4 nov 1890
Al giureconsulto, al notaio ed all'ingegnere spettano gli affari relativi alle singole loro professioni. Essi danno il loro parere in iscritto perché possa all'uopo essere riferito all'assemblea generale, e, in seguito ad invito del presidente, intervengono anche alle adunanze interne di ufficio, quando ciò possa ritenersi opportuno per gli oggetti da trattarsi. In questo caso il loro parere viene raccolto nel relativo verbale di adunanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-s-29

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