Statuto
Art. 32
Del comitato dei probiviri.
In vigore dal 4 nov 1890
Allo scopo di assicurare la durevole concordia in società, la conciliazione delle opinioni, la difesa ed il sostenimento della causa del sodalizio e dei suoi consoci, procurando, con buoni uffici, di togliere quelle controversie che potrebbero per avventura insorgere fra le parti, è instituito nel seno della società un comitato di probiviri, al quale hanno diritto di reclamo inappellabile, così le cariche sociali, come i singoli soci.
Il comitato dei probiviri si compone di cinque membri scelti fra i soci più distinti per cariche onorevolmente coperte a pro del sodalizio ed eletti dall'assemblea generale dei soci, in seguito a proposta dell'amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-s-32