Statuto

Art. 31

Del comitato dei sindaci.

In vigore dal 4 nov 1890
Per la sorveglianza delle operazioni sociali e per la revisione dei bilanci in ogni assemblea ordinaria saranno nominati cinque sindaci e due supplenti i quali costituiscono il Comitato dei sindaci. Possono essere eletti e sono sempre rieleggibili alla carica di sindaco tutti i soci effettivi, i soci protettori e i soci onorari, ed anche persone estranee alla società purchè non parenti e non affini dei componenti il consiglio d'amministrazione sino al quarto grado di consanguineità od affinità. I sindaci devono: 1° stabilire, d'accordo coll'amministrazione, la forma dei bilanci; 2° esaminare almeno ogni mese i libri della società, per conoscere le operazioni sociali ed accertare la bontà del metodo di scrittura; 3° fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa, non mai più lontani di un trimestre l'uno dall'altro; 4° riconoscere almeno una volta al mese, colla scorta dei libri sociali, l'esistenza dei titoli o dei valori di spettanza della società o dati a cauzione presso la Società; 5° verificare l'adempimento delle disposizioni dello statuto; 6° rivedere i bilanci e riferire sui medesimi; 7° sorvegliare e vigilare le operazioni computistiche ed in ispecie quelle dei fondi di previdenza; 8° convocare l'assemblea straordinaria ed anche l'assemblea ordinaria in caso d'ommissione da parte dell'amministrazione; 9° intervenire a tutte le assemblee generali. I sindaci possono assistere alle adunanze dell'amministrazione e far inserire negli ordini del giorno di queste adunanze ed in quelle delle assemblee le proposte che credono opportune. Ogni deliberazione del comitato dei sindaci dovrà risultare da apposito processo verbale.
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