Statuto
Art. 28
Del tesoriere.
In vigore dal 4 nov 1890
Al tesoriere sono affidati tutti i titoli, sia nominativi, sia al portatore, di ragione sociale. Sarà sua cura di provvedere, in concorso all'amministrazione, all'immediato tramutamento in titoli nominativi di tutti quelli di nuovo acquisto che fossero suscettibili di intestazione. Quelli non tramutabili dovranno a cura dell'amministrazione essere depositati a custodia presso la locale cassa di risparmio, o presso altro istituto di credito, e la relativa polizza intestata alla società resterà depositata presso il tesoriere stesso. L'amministrazione, a mezzo del tesoriere, curerà l'esazione delle cedole semestrali di tutti i titoli di ragione sociale; le somme incassate saranno tosto investite su diversi libretti che sono del pari custoditi dal tesoriere, il quale ne darà immediata partecipazione all'amministrazione per provvedere al loro impiego.
L'amministrazione potrà autorizzare il tesoriere sociale a ritirare le cedole, polizze, obbligazioni depositate, che venissero estratte e che dovessero presentarsi per il rimborso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-s-28