Statuto
Art. 25
Validità degli atti dei soci.
In vigore dal 4 nov 1890
Ogni atto dell'amministrazione per essere valido dovrà portare la firma del presidente effettivo o di un vice-presidente e quella di un segretario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-s-25