Statuto

Art. 30

Della commissione medico-chirurgica.

In vigore dal 4 nov 1890
La commissione medico-chirurgica è composta di cinque membri anche estranei alla società. Ha specialmente incarico delle visite e dei certificati pei soci che domandassero gli assegni per infermità la quale cagioni impotenza permanente al lavoro, o che in causa di malattia presentassero istanza al fondo sussidi. Gli atti della commissione, per essere validi, dovranno essere firmati da tre membri.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-s-30

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