Disposizioni transitorie
Art. 5
In vigore dal 4 nov 1890
I soci ammessi antecedentemente al giorno 1° gennaio 1887 e che già avevano compiuto gli anni 40 di età all'epoca di loro ammissione, avranno il trattamento di pensione stabilito dalla tavola n. 8.
Quando i predetti soci non abbiano versato il complemento di contributo, di cui al primo capoverso dell'° delle presenti disposizioni transitorie, avranno il trattamento di pensione stabilito dalla tavola n. 8, ma ridotto di un decimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-dt-5