Disposizioni transitorie›Titolo II›Capo I
Art. 8
In vigore dal 4 nov 1890
Si assegnano per ora al fondo destinato al servizio dell'intiero titolo II, lire quattromila di rendita italiana 5 per cento, erogabili negli interessi e nel capitale fino a sopravvivenza di vedove e fino al compimento dei 18 anni pei figli ed orfani di soci entrati antecedentemente al 1° gennaio 1887, togliendole dall'odierno fondo pensioni.
La determinazione definitiva della quota di rendita 5 per cento da assegnarsi al detto fondo speciale, verrà stabilita in seguito alle risultanze del bilancio tecnico al 31 dicembre 1889, e potrà essere eventualmente modificata in seguito alle risultanze del bilancio tecnico al 31 dicembre 1892.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-dt-8