Disposizioni transitorieCapo III

Art. 13

Diritti dei figli del socio defunto.

In vigore dal 4 nov 1890
I figli del socio defunto, già pensionato per età od avente diritto a pensione, avranno, fino al 18° anno compiuto di loro età, diritto alla pensione di lire 40 annuali per ciascuno a titolo di sussidio di educazione, ma in complesso non potranno percepire più della quota di pensione che spetta alla lor morte. Diritti degli orfani. I figli orfani, alla morte del socio già pensionato per età od avente diritto a pensione, avranno, fino al 18° anno compiuto di loro età, diritto alla pensione di lire 80 annuali per ciascuno, ma in complesso non potranno mai avere più della somma fruita, o che sarebbe spettata alla madre. Nessun diritto compete mai ai figli di una socia defunta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-dt-13

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