Disposizioni transitorie›Titolo III
Art. 20
In vigore dal 4 nov 1890
Finché non sia approvato il nuovo regolamento, di che si è detto all' del presente statuto, l'amministrazione disporrà, quanto alle elargizioni del fondo sussidi straordinari, colle pratiche in corso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-dt-20