Disposizioni transitorie›Titolo III
Art. 21
In vigore dal 4 nov 1890
Le inscrizioni effettuate al consorzio educativo antecedentemente al giorno 1° gennaio 1887, diventeranno altrettanti fondi di previdenza per l'educazione dei figli, e seguiranno poi le norme dei medesimi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-dt-21