Disposizioni transitorie›Titolo III
Art. 22
In vigore dal 4 nov 1890
Fino a che non sia approvato dall'assemblea il nuovo regolamento, provvederà ad ogni singolo caso il consiglio d'amministrazione, al quale è anche data facoltà di fare in via provvisoria le nomine necessarie a completare le cariche sociali, stabilite nel presente statuto.
Visto d'ordine di S. M.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
L. MICELI.
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