RegolamentoSez. IV

Art. 256

In vigore dal 4 gen 1866
Nelle cause formali se alcuna delle parti creda che le conclusioni lette all'udienza dalla parte contraria non siano conformi a quelle prese prima che l'iscrizione a ruolo sia rimasta ferma a senso del capoverso 2.° dell' del codice di procedura, deve farne la dichiarazione prima che s' intraprenda la discussione della causa. L'incidente è tosto risoluto dal tribunale, il cui provvedimento si nota nel foglio d'udienza, e indi se ne fa menzione nella sentenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-256

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Art. 256 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo