Regolamento›Sez. IV
Art. 256
131 / 407In vigore dal 4 gen 1866
Nelle cause formali se alcuna delle parti creda che le conclusioni lette all'udienza dalla parte contraria non siano conformi a quelle prese prima che l'iscrizione a ruolo sia rimasta ferma a senso del capoverso 2.° dell' del codice di procedura, deve farne la dichiarazione prima che s' intraprenda la discussione della causa.
L'incidente è tosto risoluto dal tribunale, il cui provvedimento si nota nel foglio d'udienza, e indi se ne fa menzione nella sentenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-256