Regolamento›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 174
In vigore dal 4 gen 1866
In caso di mancanza o impedimento del segretario comunale, e di chi ne faccia le veci, e in mancanza delle persone indicate nell' della legge sull'ordinamento giudiziario, il conciliatore assume, per le funzioni di cancelliere, qualunque persona maggiore di età che abbia capacità sufficiente e non sia esclusa dall'esercizio dei pubblici uffizi, la quale presta giuramento a norma dell' del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-174