RegolamentoTitolo SECONDOCapo I

Art. 174

In vigore dal 4 gen 1866
In caso di mancanza o impedimento del segretario comunale, e di chi ne faccia le veci, e in mancanza delle persone indicate nell' della legge sull'ordinamento giudiziario, il conciliatore assume, per le funzioni di cancelliere, qualunque persona maggiore di età che abbia capacità sufficiente e non sia esclusa dall'esercizio dei pubblici uffizi, la quale presta giuramento a norma dell' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-174

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Art. 174 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo