RegolamentoSez. II

Art. 171

In vigore dal 16 giu 1925
I procuratori vestono toga di lana nera, abbottonata sul davanti, con maniche rialzate e annodate sulle spalle con cordoni di lana nera; hanno tocco di seta nera senza gallone, e collare di tela batista.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 10 maggio 1925, n. 772, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Gli articoli 170 e 171 del regolamento generale giudiziario approvato con R. decreto 14 dicembre 1865, n. 2641 (serie 1ª), concernenti l'uso delle divise nelle pubbliche udienze delle Corti e dei Tribunali, sono pubblicati ed hanno vigore anche nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322; 19 dicembre 1920, n. 1778, ed il decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-171

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