RegolamentoTitolo SECONDOCapo I

Art. 175

In vigore dal 4 gen 1866
Nelle cancellerie dei conciliatori si tengono i registri seguenti: a) registro per annotarvi gli avvisi menzionati nell' e la non seguita comparizione delle parti in senso dell' del codice di procedura, e per iscrivervi le menzioni di cui è cenno nel successivo ; b) registro dei processi verbali di conciliazioni per somme non eccedenti le lire 30; c) registro dei processi verbali di conciliazioni per somme eccedenti le lire 30; d) registro per i processi verbali, le ordinanze, i semplici atti e le dichiarazioni di cui è menzione nelle sezioni 1, 2, 3, capo 6, titolo 4 del libro 1.° del codice suddetto; e) registro per gli originali delle sentenze e dei provvedimenti indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 460 del medesimo codice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-175

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Art. 175 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo