RegolamentoTitolo SECONDOCapo I

Art. 177

In vigore dal 4 gen 1866
I registri di cui nell'articolo precedente devono, prima che se ne faccia uso, essere numerati e firmati in fine dell'ultimo foglio dal pretore, previa indicazione del numero di fogli in esso contenuti. Tra un atto e l'altro non possono lasciarsi interstizi, e se occorrono cancellazioni il cancelliere ne fa menzione in fine dell'atto prima che vi si appongano la data e le sottoscrizioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-177

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