RegolamentoTitolo SECONDOCapo I

Art. 181

In vigore dal 4 gen 1866
Quando l'ufficio di conciliatore è esercitato dal pretore sono ad esso e al suo cancelliere applicabili le disposizioni che precedono. Però le udienze ordinarie, di cui nell' del presente regolamento si tengono nella sede della pretura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-181

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Art. 181 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo