Art. 181
RegolamentoTitolo SECONDOCapo I

Art. 181

356 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Quando l'ufficio di conciliatore è esercitato dal pretore sono ad esso e al suo cancelliere applicabili le disposizioni che precedono. Però le udienze ordinarie, di cui nell' del presente regolamento si tengono nella sede della pretura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-181