RegolamentoTitolo SECONDOCapo I

Art. 183

In vigore dal 4 gen 1866
Tutti gli altri atti, provvedimenti, e sentenze dei conciliatori sono esenti da ogni tassa. Sono similmente scritti su carta libera, e non soggiacciono alla tassa di registro, i provvedimenti e le sentenze del pretore relativi alla competenza dei conciliatori nei casi espressi dagli del codice di procedura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-183

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Art. 183 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo