RegolamentoCapo II

Art. 187

In vigore dal 4 gen 1866
Nei casi indicati dagli del medesimo codice l'usciere deve unire alla copia dell'atto di citazione da consegnarsi al ministero pubblico una nota contenente: l'indicazione del tribunale davanti il quale la persona citata deve comparire; il nome e cognome e la residenza dell'attore e del convenuto, con designazione, ove il secondo sia militare, del corpo cui appartiene. Questa nota è dal ministero pubblico trasmessa insieme alla copia dell'atto di citazione al ministro degli affari esteri, o, secondo i casi, al comandante militare del circondario o a quello del dipartimento marittimo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-187

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Art. 187 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo