RegolamentoCapo II

Art. 191

In vigore dal 4 gen 1866
Qualunque atto di usciere deve esprimere il giorno, mese, anno, e, secondo i casi, l'ora in cui è eseguito, e indicare la persona a istanza della quale si fa la notificazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-191

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Art. 191 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo