RegolamentoCapo III

Art. 196

In vigore dal 4 gen 1866
Nel caso previsto dall'articolo 421 dello stesso codice, la rimessione degli scritti e documenti alla cancelleria dovrà farsi entro le ore ventiquattro dalla data dell'ordinanza di cui nell'articolo medesimo. Se la consegna si ometta da alcuna delle parti, la sentenza è pronunciata sulle carte e sui documenti depositati dall'altra parte: se tutte le parti abbiano omessa la consegna, la sentenza non può essere pronunziata se non preceda nuova citazione, o volontaria comparizione delle parti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-196

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Art. 196 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo