RegolamentoCapo IVSez. I

Art. 199

In vigore dal 4 gen 1866
Nelle cancellerie dei tribunali civili e commerciali vi sarà un registro intitolato Libro delle registrazioni, destinato a far fede dei depositi prescritti dagli del codice di procedura. Questo libro, da rinnovarsi annualmente, contiene in distinte colonne, oltre un numero d'ordine progressivo, 1.° il nome e cognome del procuratore comparente; 2.° il nome e cognome e la residenza della parte da esso procuratore rappresentata, con indicazione se la medesima sia attrice, convenuta, interveniente o chiamata in causa; 3.° il nome e cognome e la residenza della parte contraria; 4.° la data e la forma del mandato, di cui verrà depositata la copia; 5.° la data dell'atto di citazione e della intimazione del medesimo, col cognome dell'usciere da cui fu eseguita; 6.° la data delle conclusioni presentate dalle parti nelle cause a udienza fissa e della fattane comunicazione, giusta il prescritto degli dello stesso codice; 7.° la indicazione se la causa sia di prima istanza o di appello, formale o sommaria, civile o commerciale; 8.° la distinta indicazione della natura, forma, e data dei documenti depositati nel corso del giudizio, i nomi e cognomi delle persone alle quali sono relativi, e la data della loro produzione, comunicazione, e restituzione. In questa colonna i procuratori apporranno la loro sottoscrizione, la quale servirà di ricevuta; 9.° le osservazioni.
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Art. 199 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo