Regolamento›Capo IV›Sez. I
Art. 199
In vigore dal 4 gen 1866
Nelle cancellerie dei tribunali civili e commerciali vi sarà un registro intitolato Libro delle registrazioni, destinato a far fede dei depositi prescritti dagli del codice di procedura.
Questo libro, da rinnovarsi annualmente, contiene in distinte colonne, oltre un numero d'ordine progressivo,
1.° il nome e cognome del procuratore comparente;
2.° il nome e cognome e la residenza della parte da esso procuratore rappresentata, con indicazione se la medesima sia attrice, convenuta, interveniente o chiamata in causa;
3.° il nome e cognome e la residenza della parte contraria;
4.° la data e la forma del mandato, di cui verrà depositata la copia;
5.° la data dell'atto di citazione e della intimazione del medesimo, col cognome dell'usciere da cui fu eseguita;
6.° la data delle conclusioni presentate dalle parti nelle cause a udienza fissa e della fattane comunicazione, giusta il prescritto degli dello stesso codice;
7.° la indicazione se la causa sia di prima istanza o di appello, formale o sommaria, civile o commerciale;
8.° la distinta indicazione della natura, forma, e data dei documenti depositati nel corso del giudizio, i nomi e cognomi delle persone alle quali sono relativi, e la data della loro produzione, comunicazione, e restituzione.
In questa colonna i procuratori apporranno la loro sottoscrizione, la quale servirà di ricevuta;
9.° le osservazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-199