RegolamentoCapo IVSez. I

Art. 202

In vigore dal 4 gen 1866
Nei tribunali divisi in più sezioni, le delegazioni di cui nell'articolo precedente si fanno dai rispettivi capi di esse: la designazione del giorno delle udienze è fatta per tutte le sezioni dal presidente del tribunale, sentiti i vice-presidenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-202

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Art. 202 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo