Regolamento›Capo IV›Sez. I
Art. 202
In vigore dal 4 gen 1866
Nei tribunali divisi in più sezioni, le delegazioni di cui nell'articolo precedente si fanno dai rispettivi capi di esse: la designazione del giorno delle udienze è fatta per tutte le sezioni dal presidente del tribunale, sentiti i vice-presidenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-202