RegolamentoCapo III

Art. 197

In vigore dal 4 gen 1866
Quando il pretore, valendosi della facoltà che gli è data dall'articolo sovracitato, rimandi la pronunciazione della sentenza a una delle prossime udienze, la pronuncia non potrà essere differita oltre la quarta udienza successiva.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-197

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Art. 197 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo