Regolamento›Capo III
Art. 197
In vigore dal 4 gen 1866
Quando il pretore, valendosi della facoltà che gli è data dall'articolo sovracitato, rimandi la pronunciazione della sentenza a una delle prossime udienze, la pronuncia non potrà essere differita oltre la quarta udienza successiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-197