Regolamento›Capo III
Art. 193
In vigore dal 4 gen 1866
In ogni udienza i pretori devono di regola spedire le cause nell'ordine seguente:
1.° quelle per le quali siansi abbreviati i termini in applicazione dell' del codice di procedura;
2.° quelle iniziate con citazione per biglietto;
3.° quelle state rinviate in precedenti udienze;
4.° tutte le altre che potranno spedirsi nella stessa udienza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-193