RegolamentoCapo III

Art. 193

In vigore dal 4 gen 1866
In ogni udienza i pretori devono di regola spedire le cause nell'ordine seguente: 1.° quelle per le quali siansi abbreviati i termini in applicazione dell' del codice di procedura; 2.° quelle iniziate con citazione per biglietto; 3.° quelle state rinviate in precedenti udienze; 4.° tutte le altre che potranno spedirsi nella stessa udienza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-193

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Art. 193 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo