RegolamentoCapo IV

Art. 154

In vigore dal 4 gen 1866
Le speciali norme da osservarsi nella formazione delle statistiche sono date con particolari istruzioni del ministro della giustizia, comunicate ai cancellieri dal ministero pubblico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-154

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Art. 154 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo