RegolamentoCapo IV

Art. 149

In vigore dal 4 gen 1866
In ciascun mese di febbraio e di luglio il cancelliere d'ogni pretura, tribunale, o corte forma, sotto la direzione del suo capo, un quadro statistico sommario di tutti gli affari civili e penali trattati nel semestre precedente. Il quadro in doppio originale è trasmesso dai pretori in via gerarchica e dai presidenti dei tribunali direttamente al primo presidente, il quale dopo averlo esaminato e fatto, occorrendo, correggere, appone la sua firma a ciascuno degli originali, dei quali ne invia uno nelle epoche suddette al ministero della giustizia colle osservazioni che stimi convenienti, e ordina il deposito dell'altro originale negli archivi della corte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-149

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Art. 149 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo