Art. 149
RegolamentoCapo IV

Art. 149

264 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
In ciascun mese di febbraio e di luglio il cancelliere d'ogni pretura, tribunale, o corte forma, sotto la direzione del suo capo, un quadro statistico sommario di tutti gli affari civili e penali trattati nel semestre precedente. Il quadro in doppio originale è trasmesso dai pretori in via gerarchica e dai presidenti dei tribunali direttamente al primo presidente, il quale dopo averlo esaminato e fatto, occorrendo, correggere, appone la sua firma a ciascuno degli originali, dei quali ne invia uno nelle epoche suddette al ministero della giustizia colle osservazioni che stimi convenienti, e ordina il deposito dell'altro originale negli archivi della corte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-149