RegolamentoCapo IV

Art. 150

In vigore dal 4 gen 1866
In principio dell'anno in ogni pretura, tribunale, o corte d'appello, si forma la statistica generale di tutti indistintamente i lavori civili e commerciali, sia contenziosi, sia di giurisdizione volontaria, e dei lavori penali eseguiti nel corso dell'anno precedente. Un'eguale statistica è formata dei lavori di ciascun ufficio del ministero pubblico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-150

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Art. 150 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo