Regolamento›Capo IV
Art. 150
265 / 407In vigore dal 4 gen 1866
In principio dell'anno in ogni pretura, tribunale, o corte d'appello, si forma la statistica generale di tutti indistintamente i lavori civili e commerciali, sia contenziosi, sia di giurisdizione volontaria, e dei lavori penali eseguiti nel corso dell'anno precedente.
Un'eguale statistica è formata dei lavori di ciascun ufficio del ministero pubblico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-150