Art. 150
RegolamentoCapo IV

Art. 150

265 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
In principio dell'anno in ogni pretura, tribunale, o corte d'appello, si forma la statistica generale di tutti indistintamente i lavori civili e commerciali, sia contenziosi, sia di giurisdizione volontaria, e dei lavori penali eseguiti nel corso dell'anno precedente. Un'eguale statistica è formata dei lavori di ciascun ufficio del ministero pubblico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-150