Regolamento›Capo IV
Art. 155
In vigore dal 4 gen 1866
Oltre quanto è prescritto nel presente capo i cancellieri e i segretari formano quegli altri quadri statistici che siano prescritti dal ministro della giustizia, o che vengano richiesti dai presidenti dei tribunali o delle corti o dai capi del ministero pubblico.
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