Regolamento›§ 1
Art. 160
In vigore dal 4 gen 1866
Il cancelliere della corte di cassazione vestirà le medesime divise che sono stabilite per i consiglieri della corte stessa, eccetto che le nappine della cintura e i cordoni delle maniche saranno di seta, e il tocco avrà un filetto d'oro.
Le divise dei cancellieri, vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti delle corti d'appello e dei tribunali consistono nella toga di lana nera, nella zimarra di lana e cintura di seta nera con nappine e cordoni di seta rossa per i cancellieri, vice-cancellieri, e vice-cancellieri aggiunti delle corti, nel tocco di velluto per questi e di seta per quelli dei tribunali fregiato di cordone di seta, e nel collare di tela batista.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-160