Art. 160
Regolamento§ 1

Art. 160

341 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Il cancelliere della corte di cassazione vestirà le medesime divise che sono stabilite per i consiglieri della corte stessa, eccetto che le nappine della cintura e i cordoni delle maniche saranno di seta, e il tocco avrà un filetto d'oro. Le divise dei cancellieri, vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti delle corti d'appello e dei tribunali consistono nella toga di lana nera, nella zimarra di lana e cintura di seta nera con nappine e cordoni di seta rossa per i cancellieri, vice-cancellieri, e vice-cancellieri aggiunti delle corti, nel tocco di velluto per questi e di seta per quelli dei tribunali fregiato di cordone di seta, e nel collare di tela batista.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-160