Regolamento§ 1

Art. 162

In vigore dal 4 gen 1866
Gli uscieri in servizio alle udienze delle corti e dei tribunali vestono tunica lunga fino al ginocchio di panno nero tutta abbottonata con una fila di bottoni lisci di seta, fascia alta dodici centimetri, serrata alla persona sul dietro con fibbie, collare liscio di tela batista, calzoni corti con calze di lana, mantelletto di panno lungo quanto la tunica e tocco di lana nera. Gli uscieri delle corti hanno calze e mantelletto di colore rosso e la fascia di seta rossa; gli altri hanno calze, mantelletto e fascia di color nero, e questa di lana.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-162

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Art. 162 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo