Regolamento§ 2

Art. 167

In vigore dal 4 gen 1866
L'abito della magistratura ha ricami e guarnizioni in oro ed in argento distribuiti come segue: A. i ricami per i membri giudicanti e del ministero pubblico di cassazione rappresentano rami di quercia intrecciati con rami d'olivo in oro e argento alternati, e per gli stessi funzionari delle corti d'appello consistono in due rami d'olivo fruttati uno d'oro e uno d'argento. I ricami sono sovrapposti per tutti i suddetti funzionari al collaretto, ai paramani e alle finte delle tasche dell'abito, che ha, fra i due bottoni al taglio della vita, un fiorone corrispondente. Le finte di tasche dell'abito dei sostituti procuratori generali aggiunti sono fregiate, invece del ricamo, di una doppia bacchetta intrecciata d'oro e d'argento. I primi presidenti e i procuratori generali aggiungono un ricamo sotto le finte delle tasche, lungo lo spaccato dell'abito sul petto, e tutto attorno alle tasche. Il presidente di sezione e l'avvocato generale della cassazione aggiungono il ricamo sotto le finte delle tasche. I funzionari di cancelleria delle corti e di segreteria dei procuratori generali hanno al collaretto il ricamo conforme a quello del corpo giudiziario cui appartengono, e alle finte delle tasche e ai paramani hanno una bacchetta, a tre giri per i cancellieri di cassazione, a due giri per quelli delle corti d'appello e ad un giro per i vice-cancellieri, vice-cancellieri aggiunti, e i segretari del ministero pubblico; i sostituti segretari e i sostituti segretari aggiunti hanno alle tasche e ai paramani un cordoncino in argento; B. i membri giudicanti e del ministero pubblico dei tribunali hanno i ricami di un solo ramo d'olivo con foglie d'argento, frutti e gambo d'oro; I presidenti e i procuratori del Re hanno il ricamo sul collaretto, sui paramani e sulle finte di tasche; I vice presidenti hanno il ricamo sul collaretto e sui paramani, e una doppia bacchetta sulle finte di tasche; I giudici dei tribunali e i sostituti procuratori del Re hanno il ricamo sul collaretto e un doppio cordoncino sui paramani e sulle finte, ricamato per i primi in oro, per i secondi in argento. I cancellieri dei tribunali hanno sul davanti del collaretto due mazzetti, uno per parte, di rami d'olivo con foglie d'argento e frutti d'oro, con bacchetta semplice attorno al collaretto e ai paramani e cordoncino in ricamo alle finte di tasche. I vice-cancellieri, vice-cancellieri aggiunti, e i segretari del procuratore del Re hanno una bacchetta al collaretto. C. i membri giudicanti e del ministero pubblico delle corti di cassazione e d'appello e i presidenti dei tribunali e i procuratori del Re hanno attorno alle maniche dell'abito, al luogo ove giunge il risvolto dei paramani, un cordoncino in ricamo, d'oro per il corpo giudicante, d'argento pel ministero pubblico. D. i pretori hanno al collaretto il ricamo stesso dei membri dei tribunali, con bacchetta attorno ai paramani e cordoncino in ricamo alle finte di tasche. I cancellieri delle preture hanno bacchetta al collaretto, cordoncino d'oro ai paramani e d'argento alle finte di tasche. I vice-cancellieri delle preture hanno al collaretto due cordoncini, uno d'oro e l'altro d'argento, uno d'oro ai paramani e uno d'argento alle finte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-167

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Art. 167 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo