Regolamento§ 2

Art. 168

In vigore dal 4 gen 1866
I funzionari giudiziari, in caso di collocamento a riposo, in aspettativa, o in disponibilità, hanno il diritto di portare la divisa ufficiale corrispondente al titolo e grado o alla qualità che abbiano conservato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-168

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Art. 168 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo