RegolamentoTitolo SECONDOCapo I

Art. 172

In vigore dal 4 gen 1866
Le funzioni attribuite ai conciliatori e gli atti di loro giurisdizione sia volontaria, sia contenziosa, possono compiersi anche nei giorni festivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-172

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Art. 172 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo