Regolamento›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 172
In vigore dal 4 gen 1866
Le funzioni attribuite ai conciliatori e gli atti di loro giurisdizione sia volontaria, sia contenziosa, possono compiersi anche nei giorni festivi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-172