Regolamento›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 173
In vigore dal 4 gen 1866
I conciliatori tengono le ordinarie loro udienze nella casa comunale o in quell'altra che sia dal municipio destinata; ma, in caso d'urgenza, possono sentire le parti e provvedere sulle loro istanze nella propria abitazione, tenendone aperte le porte quando non si tratti di semplice conciliazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-173