RegolamentoTitolo SECONDOCapo I

Art. 176

In vigore dal 4 gen 1866
I processi verbali, le ordinanze, i semplici atti, e le dichiarazioni da iscriversi nei registri menzionati alle lettere a, b, c e d del precedente articolo devono contenere la precisa indicazione dei nomi e cognomi delle parti, la sostanza dei provvedimenti dati, o dei fatti stabiliti, la data, e le sottoscrizioni del conciliatore e del cancelliere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-176

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Art. 176 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo