Art. 176
RegolamentoTitolo SECONDOCapo I

Art. 176

351 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
I processi verbali, le ordinanze, i semplici atti, e le dichiarazioni da iscriversi nei registri menzionati alle lettere a, b, c e d del precedente articolo devono contenere la precisa indicazione dei nomi e cognomi delle parti, la sostanza dei provvedimenti dati, o dei fatti stabiliti, la data, e le sottoscrizioni del conciliatore e del cancelliere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-176